Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 1959 al 22 dicembre 2008. 172 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: Terminate le prove di esame, ciascun commissario esprime il suo voto: per la concessione della abilitazione occorre l'unanimita' dei voti favorevoli. In caso di semplice maggioranza l'abilitazione potra' essere concessa solo su parere conforme della Sezione I del Consiglio superiore. La Commissione redige, quindi una relazione conclusiva contenente - per ciascun candidato - un motivato giudizio sulle pubblicazioni esibite, tenendo all'uopo presente quanto previsto dal precedente art. 4, comma secondo, sul risultato delle singole prove di esame e, quindi sulla personalita' del candidato. Alla relazione vanno uniti gli eventuali elaborati relativi alle prove sostenute dal candidato ai sensi dell'art. 4, numeri 3) e 4) della presente legge. Le relazioni delle Commissioni, insieme con i verbali delle operazioni delle Commissioni medesime, sono dal Ministro rimessi alla Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione, perche' esprima il suo parere sulla regolarita' degli atti e quello previsto dal primo comma del presente articolo. Decide quindi il Ministro circa l'approvazione degli atti stessi. Le relazioni delle Commissioni sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-12-30;1175~art5 · fonte del testo