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Terminate le prove di esame, ciascun commissario esprime il suo voto: per la concessione della abilitazione occorre l'unanimita' dei voti favorevoli. In caso di semplice maggioranza l'abilitazione potra' essere concessa solo su parere conforme della Sezione I del Consiglio superiore. La Commissione redige, quindi una relazione conclusiva contenente - per ciascun candidato - un motivato giudizio sulle pubblicazioni esibite, tenendo all'uopo presente quanto previsto dal precedente art. 4, comma secondo, sul risultato delle singole prove di esame e, quindi sulla personalita' del candidato. Alla relazione vanno uniti gli eventuali elaborati relativi alle prove sostenute dal candidato ai sensi dell'art. 4, numeri 3) e 4) della presente legge. Le relazioni delle Commissioni, insieme con i verbali delle operazioni delle Commissioni medesime, sono dal Ministro rimessi alla Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione, perche' esprima il suo parere sulla regolarita' degli atti e quello previsto dal primo comma del presente articolo. Decide quindi il Ministro circa l'approvazione degli atti stessi. Le relazioni delle Commissioni sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Testo in vigore dal 15 gennaio 1959 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-12-30;1175~art5 · fonte del testo