Gli istituti ecclesiastici e gli enti di culto, quali le parrocchie, le chiese pubbliche aperte al culto, le associazioni religiose, le confraternite, eretti o riconosciuti in uno dei due stati, saranno soggetti alla legge dello Stato stesso, per quanto concerne la loro capacita' di acquistare, di possedere e di disporre nell'altro Stato, salva l'osservanza delle disposizioni di ordine pubblico ivi vigenti.

Testo vigente dal 16 settembre 1939

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1939-06-06;1320~art54 · fonte del testo