Gli istituti ecclesiastici e gli enti di culto, quali le parrocchie, le chiese pubbliche aperte al culto, le associazioni religiose, le confraternite, eretti o riconosciuti in uno dei due stati, saranno soggetti alla legge dello Stato stesso, per quanto concerne la loro capacita' di acquistare, di possedere e di disporre nell'altro Stato, salva l'osservanza delle disposizioni di ordine pubblico ivi vigenti.
Testo vigente dal 16 settembre 1939
