[1]Ciascuno dei due Stati si obbliga ad impedire, nel proprio territorio, qualsiasi abusiva riproduzione, pubblicazione, diffusione, rappresentazione o esecuzione delle opere dell'ingegno, scientifiche, letterarie, artistiche e didattiche, protette in base alle norme sul diritto di autore vigenti nell'altro Stato.

[2]Il Governo della Repubblica di San Marino consentira', a tal fine, alla Societa' italiana degli autori ed editori la facolta' di concedere i permessi per l'utilizzazione, nel territorio della Repubblica, delle opere affidate alla tutela della Societa' predetta da parte dei suoi iscritti, nonche' di determinarne e di esigerne i proventi. Per l'esercizio della facolta' suindicata la Societa' nominera', previo gradimento del Governo della Repubblica, un proprio rappresentante in San Marino.

Testo vigente dal 16 settembre 1939

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urn:nir:stato:legge:1939-06-06;1320~art42 · fonte del testo