Le misure necessarie per la protezione della persona e degli interessi dei minori, cittadini di uno dei due Stati contraenti, che si trovino nel territorio dell'altro Stato, saranno adottate dalle autorita' locali, fino a che non sia costituita la tutela secondo la legge nazionale dell'incapace, conte pure nei casi di urgenza.

Testo vigente dal 16 settembre 1939

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urn:nir:stato:legge:1939-06-06;1320~art53 · fonte del testo