Le misure necessarie per la protezione della persona e degli interessi dei minori, cittadini di uno dei due Stati contraenti, che si trovino nel territorio dell'altro Stato, saranno adottate dalle autorita' locali, fino a che non sia costituita la tutela secondo la legge nazionale dell'incapace, conte pure nei casi di urgenza.
Testo vigente dal 16 settembre 1939
