[1]Il Governo e gli abitanti della Repubblica beneficeranno, in materia di dazi doganali e di imposte di fabbricazione, di tutte le esenzioni e agevolazioni prevedute dalle leggi italiane.
[2]Particolari accordi saranno presi fra le competenti Amministrazioni dei due Stati, allo scopo di disciplinare l'uso di dette concessioni.
Testo vigente dal 16 settembre 1939
