[1]Il Governo e gli abitanti della Repubblica beneficeranno, in materia di dazi doganali e di imposte di fabbricazione, di tutte le esenzioni e agevolazioni prevedute dalle leggi italiane.

[2]Particolari accordi saranno presi fra le competenti Amministrazioni dei due Stati, allo scopo di disciplinare l'uso di dette concessioni.

Testo vigente dal 16 settembre 1939

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urn:nir:stato:legge:1939-06-06;1320~art46 · fonte del testo