[1]I cittadini della Repubblica di San Marino muniti della patente di porto d'arma lunga da fuoco, che serve anche per uso di caccia, rilasciata dall'autorita' del proprio Stato, non incorrono in sanzione alcuna qualora esercitino la caccia entro il territorio delle provincie di Forli' e di Pesaro, purche' si uniformino alle norme ivi disciplinanti l'esercizio venatorio.

[2]Similmente, i cittadini del Regno d'Italia, residenti nelle provincie di Pesaro e Forli', muniti della licenza di porto d'arma da fuoco, che serve anche per uso di caccia, non incorrono in sanzione alcuna, qualora caccino nel territorio della Repubblica di San Marino, purche' si attengano alle speciali disposizioni che regolano ivi l'esercizio venatorio.

[3]Pari trattamento viene fatto entro i limiti territoriali, per l'esercizio dell'uccellagione.

[4]A tal fine l'autorita' di San Marino e quelle di pubblica sicurezza delle due anzidette provincie italiane si comunicheranno reciprocamente, a richiesta, l'elenco delle persone munite rispettivamente di licenza di porto d'armi da caccia o di aucupio.

Testo vigente dal 16 settembre 1939

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urn:nir:stato:legge:1939-06-06;1320~art56 · fonte del testo