Nel territorio dei terzi Stati, presso i quali la Repubblica di San Marino non abbia istituito o non istituisca una propria rappresentanza diplomatica, e fuori della circoscrizione delle rappresentanze consolari della Repubblica, le autorita' consolari italiane concederanno la loro assistenza ai cittadini sammarinesi che la richiedano.

Testo vigente dal 16 settembre 1939

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urn:nir:stato:legge:1939-06-06;1320~art3 · fonte del testo