[1]La Repubblica di San Marino rinuncia al diritto di libero transito, in esenzione da dazi doganali e diritti accessori, attraverso il territorio italiano, di merci e di prodotti di ogni specie che siano importati nel territorio della Repubblica da terzi Stati.

[2]Sara' tuttavia consentito il transito attraverso il territorio del Regno, in esenzione da qualsiasi dazio o diritto, di pubblicazioni, di oggetti d'arte, e di materiale scientifico o didattico, inviati in dono al Governo della Repubblica, nonche' di insegne e medaglie, francobolli e stampati e altri simili oggetti e valori, destinati all'uso del Governo medesimo.

Testo vigente dal 16 settembre 1939

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urn:nir:stato:legge:1939-06-06;1320~art44 · fonte del testo