[1]Lo Stato riconosce i giorni festivi stabiliti dalla Chiesa, che sono i seguenti:

[2]tutte le domeniche;

[3]il primo giorno dell'anno;

[4]il giorno dell'Epifania (6 gennaio);

[5]il giorno della festa di San Giuseppe (19 marzo);

[6]il giorno dell'Ascensione;

[7]il giorno del Corpus Domini;

[8]il giorno della festa dei Ss. Apostoli Pietro e Paolo,

[9](29 giugno);

[10]il giorno dell'Assunzione della B. V Maria (15 agosto);

[11]il giorno di Ognissanti (1° novembre);

[12]il giorno della festa dell'immacolata Concezione (8 dicembre);

[13]il giorno di Natale (25 dicembre).

Testo vigente dal 5 giugno 1929

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 609/1988

    Questione inammissibile
    8 giugno 1988

    Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate, con le ordinanze di cui in epigrafe, dal giudice istruttore del Tribunale penale di Milano avverso l'art. 11 del Trattato tra Italia e Santa Sede, reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929 n. 810, in riferimento agli artt. 1, comma secondo, 7, comma primo, 102, 112, 3, comma primo, 24 e 25, comma secondo,…

    Art. 11 Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929 - VII · Art. 1 Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929 - VII

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1929-05-27;810~art11 · fonte del testo