[1]Lo Stato riconosce i giorni festivi stabiliti dalla Chiesa, che sono i seguenti:
[2]tutte le domeniche;
[3]il primo giorno dell'anno;
[4]il giorno dell'Epifania (6 gennaio);
[5]il giorno della festa di San Giuseppe (19 marzo);
[6]il giorno dell'Ascensione;
[7]il giorno del Corpus Domini;
[8]il giorno della festa dei Ss. Apostoli Pietro e Paolo,
[9](29 giugno);
[10]il giorno dell'Assunzione della B. V Maria (15 agosto);
[11]il giorno di Ognissanti (1° novembre);
[12]il giorno della festa dell'immacolata Concezione (8 dicembre);
[13]il giorno di Natale (25 dicembre).
Testo vigente dal 5 giugno 1929
