[1]I dirigenti delle associazioni statali per l'educazione fisica, per l'istruzione preliminare, degli Avanguardisti e dei Balilla, per rendere possibile l'istruzione e l'assistenza religiosa della gioventu' loro affidata, disporranno gli orari in modo da non impedire nelle domeniche e nelle feste di precetto l'adempimento dei doveri religiosi.

[2]Altrettanto disporranno i dirigenti delle scuole pubbliche nelle eventuali adunate degli alunni nei detti giorni festivi.

Testo vigente dal 5 giugno 1929

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urn:nir:stato:legge:1929-05-27;810~art37 · fonte del testo