[1]I dirigenti delle associazioni statali per l'educazione fisica, per l'istruzione preliminare, degli Avanguardisti e dei Balilla, per rendere possibile l'istruzione e l'assistenza religiosa della gioventu' loro affidata, disporranno gli orari in modo da non impedire nelle domeniche e nelle feste di precetto l'adempimento dei doveri religiosi.
[2]Altrettanto disporranno i dirigenti delle scuole pubbliche nelle eventuali adunate degli alunni nei detti giorni festivi.
Testo vigente dal 5 giugno 1929
