[1]Lo Stato italiano rinuncia alla prerogativa sovrana del Regio patronato sui benefici maggiori e minori.

[2]E' abolita la regalia sui benefici maggiori e minori. E' abolito anche il terzo pensionabile nelle provincie dell'ex Regno delle due Sicilie.

[3]Gli oneri relativi cessano di far carico allo Stato ed alle Amministrazioni dipendenti.

Testo vigente dal 5 giugno 1929

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urn:nir:stato:legge:1929-05-27;810~art25 · fonte del testo