[1]Le Alte Parti contraenti procederanno d'accordo, a mezzo di commissioni miste, ad una revisione della circoscrizione delle diocesi, allo scopo di renderla possibilmente rispondente a quella delle provincie dello Stato.

[2]Resta inteso che la Santa Sede erigera' la diocesi di Zara; che nessuna parte del territorio soggetto alla sovranita' del Regno d'Italia dipendera' da un Vescovo, la cui sede si trovi in territorio soggetto alla sovranita' di altro Stato; e che nessuna diocesi del Regno comprendera' zone di territorio soggette alla sovranita' di altro Stato.

[3]Lo stesso principio sara' osservato per tutte le parrocchie esistenti o da costituirsi in territori vicini ai confini dello Stato.

[4]Le modificazioni, che dopo l'assetto innanzi accennato si dovessero in avvenire arrecare alle circoscrizioni delle diocesi, saranno disposte dalla Santa Sede previ accordi col Governo italiano ed in osservanza delle direttive su espresse, salvo le piccole rettifiche di territorio richieste dal bene delle anime.

Testo vigente dal 5 giugno 1929

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Corte costituzionale

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urn:nir:stato:legge:1929-05-27;810~art16 · fonte del testo