[1]La nomina degl'investiti dei benefici maggiori e minori e di chi rappresenta temporaneamente la sede o il beneficio vacante ha effetto dalla data della provvista ecclesiastica, che sara' ufficialmente partecipata al Governo. L'amministrazione ed il godimento delle rendite, durante la vacanza, sono disciplinati dalle norme del diritto canonico.

[2]In caso di cattiva gestione, lo Stato italiano, presi accordi con l'autorita' ecclesiastica, puo' procedere al sequestro delle temporalita' del beneficio, devolvendone il reddito netto a favore dell'investito, o, in sua mancanza, a vantaggio del beneficio.

Testo vigente dal 5 giugno 1929

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urn:nir:stato:legge:1929-05-27;810~art26 · fonte del testo