[1]L'Italia considera fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica. E percio' consente che l'insegnamento religioso ora impartito nelle scuole pubbliche elementari abbia un ulteriore sviluppo nelle scuole medie, secondo programmi da stabilirsi d'accordo tra la Santa Sede e lo Stato.

[2]Tale insegnamento sara' dato a mezzo di maestri e professori, sacerdoti o religiosi, approvati dall'autorita' ecclesiastica, e sussidiariamente a mezzo di maestri e professori laici, che siano a questo fine militi di un certificato di idoneita' da rilasciarsi dall'ordinario diocesano.

[3]La revoca del certificato da parte dell'Ordinario priva senz'altro l'insegnante della capacita' di insegnare.

[4]Pel detto insegnamento religioso nelle scuole pubbliche non saranno adottati che i libri di testo approvati dall'autorita' ecclesiastica.

Testo vigente dal 5 giugno 1929

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1929-05-27;810~art36 · fonte del testo