[1]L'Italia considera fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica. E percio' consente che l'insegnamento religioso ora impartito nelle scuole pubbliche elementari abbia un ulteriore sviluppo nelle scuole medie, secondo programmi da stabilirsi d'accordo tra la Santa Sede e lo Stato.
[2]Tale insegnamento sara' dato a mezzo di maestri e professori, sacerdoti o religiosi, approvati dall'autorita' ecclesiastica, e sussidiariamente a mezzo di maestri e professori laici, che siano a questo fine militi di un certificato di idoneita' da rilasciarsi dall'ordinario diocesano.
[3]La revoca del certificato da parte dell'Ordinario priva senz'altro l'insegnante della capacita' di insegnare.
[4]Pel detto insegnamento religioso nelle scuole pubbliche non saranno adottati che i libri di testo approvati dall'autorita' ecclesiastica.
Testo vigente dal 5 giugno 1929
