Le nomine dei professori dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore e del dipendente Istituto di magistero Maria Immacolata sono subordinate al nulla osta da parte della Santa Sede diretto ad assicurare che non vi sia alcunche' da eccepire dal punto di vista morale e religioso.

Testo vigente dal 5 giugno 1929

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 195/1972

    Questione infondata
    29 dicembre 1972

    Esula dalla competenza della Corte il controllo della rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 del Concordato che prevede il nulla osta della S. Sede per la nomina dei professori dell'Università cattolica, sollevata nel corso del giudizio davanti al Consiglio di Stato concernente la revoca del nulla osta ai danni di un docente già in funzione, poiché l'ordinanza di rinvio risulta sorretta da motivate considerazioni interpretative della norma impugnata, sufficienti per riconoscere razionale l'operatività del nulla osta anche in relazione alla permanenza dei professori nelle loro funzioni, oltre che alla loro nomina.

    Art. 3 cost. · Art. 7 cost. · Art. 19 cost. · Art. 33 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1929-05-27;810~art38 · fonte del testo