[1]Lo Stato italiano riconosce le organizzazioni dipendenti dall'Azione Cattolica Italiana, in quanto esse, siccome la Santa Sede ha disposto, svolgano la loro attivita' al di fuori di ogni partito politico e sotto l'immediata dipendenza della gerarchia della Chiesa per la diffusione e l'attuazione dei principi cattolici.

[2]La Santa Sede prende occasione dalla stipulazione del presente concordato per rinnovare a tutti gli ecclesiastici e religiosi d'Italia il divieto di iscriversi e militare in qualsiasi partito politico.

Testo vigente dal 5 giugno 1929

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urn:nir:stato:legge:1929-05-27;810~art43 · fonte del testo