[1]Concordato fra la Santa Sede e l'Italia

[2]IN NOME DELLA SANTISSIMA TRINITA'

[3]PREMESSO:

[4]Che fin dall'inizio delle trattative tra la Santa Sede e l'Italia per risolvere la «questione romana» la Santa Sede stessa ha preposto che il Trattato relativo a detta questione fosse accompagnato, per necessario complemento, da un Concordato, inteso a regolare le condizioni della Religione e della Chiesa in Italia;

[5]Che e' stato conchiuso e firmato oggi stesso il Trattato per la soluzione della «questione romana»;

[6]Sua Santita' il Sommo Pontefice Pio XI e Sua Maesta' VITTORIO EMANUELE III, Re d'Italia, hanno risoluto di fare un Concordato, ed all'uopo hanno nominato gli stessi Plenipotenziari, delegati per la stipulazione del Trattato, cioe' per parte di Sua Santita', Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Pietro Gasparri, Suo Segretario di Stato, e per parte di Sua Maesta', Sua Eccellenza il Signor Cavaliere Benito Mussolini, Primo Ministro e Capo del Governo, i quali, scambiati i loro pieni poteri e trovatili in buona e dovuta forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:

[7]Art. 1.

[8]L'Italia, ai sensi dell'art. 1 del Trattato, assicura alla Chiesa Cattolica il libero esercizio del potere spirituale, il libero e pubblico esercizio del culto, nonche' della sua giurisdizione in materia ecclesiastica in conformita' alle norme del presente Concordato; ove occorra, accorda agli ecclesiastici per gli atti del loro ministero spirituale la difesa da parte delle sue autorita'.

[9]In considerazione del carattere sacro della Citta' Eterna, sede vescovile del Sommo Pontefice, centro del mondo cattolico e meta di pellegrinaggi, il Governo italiano avra' cura di impedire in Roma tutto cio' che possa essere in contrasto col detto carattere.

Testo vigente dal 5 giugno 1929

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 18/1982

    Ha colpito questo articolo
    2 febbraio 1982

    La riserva alla giurisdizione dei tribunali ecclesiastici delle controversie in materia di nullita` del matrimonio canonico trascritto agli effetti civili, operata dall'art. 1 della l. 27 maggio 1929 n. 810 nella parte in cui da` piena ed intera esecuzione ai commi quarto, quinto e sesto dell'art. 34 del Concordato dell'11 febbraio 1929, nonche` dall'art. 17 della l. 27 maggio 1929 n. 847 (c.d. legge matrimoniale), non contrasta con il principio supremo dell'ordinamento costituzionale dello Stato posto a garanzia del diritto alla tutela giurisdizionale inteso con riferimento al nucleo piu` ristretto ed essenziale in cui esso si sostanzia (nel senso della garanzia, comunque, di un giudice e di un giudizio), posto che in dette controversie sono garantiti organi e procedimenti, la cui natura giurisdizionale e` suffragata da una tradizione plurisecolare, e che - una volta riconosciuto indenne il principio supremo - non e` consentito analizzare i vari istituti in cui il diritto alla tutela giurisdizionale si estrinseca nel processo matrimoniale canonico, risultando le norme disciplinatrici di questo assistite da copertura costituzionale ex art. 7 Cost.. Tale riserva di giurisdizione appare funzionalmente connessa alla disciplina del negozio matrimoniale canonico, cui l'art. 34 del Concordato riconosce, mediante la trascrizione del relativo atto, efficacia civile. Ne discende, come logico corollario, che le controversie relative alla nullita` dei matrimoni canonici trascritti agli effetti civili siano attribuite alla cognizione degli organi giurisdizionali di quello stesso ordinamento cui spetta la disciplina sostanziale dei requisiti di validita` del negozio matrimoniale medesimo, in cio` dovendosi ravvisare la giustificazione razionale e politica della deroga sulla giurisdizione statuale, costituente uno dei cardini del vigente sistema concordatario matrimoniale. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 1 della l. 27 maggio 1929 n. 810, nella parte in cui da` piena ed intera esecuzione all'art. 34, commi quarto, quinto e sesto, del concordato, e dell'art. 17 della l. 27 maggio 1929 n. 847, in riferimento agli artt. 2, 3, 7, 24, 25, 101 e 102 Cost.). cfr.: Sentt. nn. 98/65, 30/71, 31/71, 32/71, 175/73, 176/73, 1/77.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 7 cost. · Art. 24 cost.

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  • Sentenza n. 421/1993

    Questione inammissibile
    1 dicembre 1993

    L'itinerario logico seguito dal giudice remittente e lo sviluppo argomentativo con il quale lo stesso è pervenuto a sollevare la questione di legittimità costituzionale, non sono censurabili come inidonei a consentire l'identificazione del 'thema decidendum', quando - risultando quest'ultimo conclusivamente determinato nell'ordinanza di rimessione - sia possibile individuare la questione sollevata. (Reiezione dell'eccezione di inammissibilità - pregiudiziale ad ogni altra - formulata dall'Avvocatura di Stato denunciando il carattere ondivago e perplesso della questione concernente la riserva di giurisdizione ecclesiastica in materia matrimoniale, espressa, ad avviso del giudice 'a quò, dall'art. 1, L. n. 810 del 1929, in correlazione all'art. 34, comma quarto, del Concordato lateranense). - V. S. nn. 55/1993, 147/1985.

    Art. 7 cost. · Art. 1 Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929 - VII · Art. 34 Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929 - VII

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  • Ordinanza n. 26/1985

    Questione infondata
    30 gennaio 1985

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 ss. della legge 27 maggio 1929. n. 810, sollevata dal Pretore di Roma - in riferimento agli artt. 3, 9, 117 e 128 della Costituzione - nella parte concernente l'art. 16, secondo comma, del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della…

    Art. 3 cost. · Art. 9 cost. · Art. 117 cost. · Art. 128 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1929-05-27;810~art1 · fonte del testo