[1]L'Italia ammettera' il riconoscimento, mediante decreto Reale, dei titoli nobiliari conferiti dai Sommi Pontefici anche dopo il 1870 e di quelli che saranno conferiti in avvenire.

[2]Saranno stabiliti casi nei quali il detto riconoscimento non i' soggetto in Italia al pagamento di tassa.

Testo vigente dal 5 giugno 1929

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urn:nir:stato:legge:1929-05-27;810~art42 · fonte del testo