[1]Nessun ecclesiastico puo' essere assunto o rimanere in un impiego od ufficio dello Stato italiano o di enti pubblici dipendenti dal medesimo senza il nulla osta dell'Ordinario diocesano.

[2]La revoca del nulla osta priva l'ecclesiastico della capacita' di continuare ad esercitare l'impiego o l'ufficio assunto.

[3]In ogni caso i sacerdoti apostati o irretiti da censura non potranno essere assunti ne' conservati in un insegnamento, in un ufficio od in un impiego, nei quali siano a contatto immediato col pubblico.

Testo vigente dal 5 giugno 1929

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 261/1974

    Parametro
    12 novembre 1974

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 10 dicembre 1970, n. 898, recante "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio", sollevata in riferimento agli artt. 7 e 138 della Costituzione dalla Corte di appello di Milano con l'ordinanza di cui in epigrafe e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 176 del 1973…

    Art. 7 cost. · Art. 138 cost. · Art. 34 Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929 - VII · Art. 5 Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929 - VII

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 169/1974

    Parametro
    6 giugno 1974

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, recante "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio" sollevata - in riferimento agli artt. 7 e 138 della Costituzione ed all'art. 34 del Concordato tra l'Italia e la Santa Sede, reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810, nonché agli artt. 5…

    Art. 7 cost. · Art. 138 cost. · Art. 2 divorzio · Art. 34 Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929 - VII

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1929-05-27;810~art5 · fonte del testo