Gli stipendi e gli altri assegni, di cui godono gli ecclesiastici in ragione del loro ufficio, sono esenti da pignorabilita' nella stessa misura in cui lo sono gli stipendi e gli assegni degl'impiegati dello Stato.
Testo vigente dal 5 giugno 1929
Gli stipendi e gli altri assegni, di cui godono gli ecclesiastici in ragione del loro ufficio, sono esenti da pignorabilita' nella stessa misura in cui lo sono gli stipendi e gli assegni degl'impiegati dello Stato.
Testo vigente dal 5 giugno 1929
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1929-05-27;810~art6 · fonte del testo