[1]Nel caso di deferimento al magistrato penale di un ecclesiastico o di un religioso per delitto, il procuratore del Re deve informarne immediatamente l'Ordinario della diocesi, nel cui territorio egli esercita giurisdizione: e deve sollecitamente trasmettere di ufficio al medesimo la decisione istruttoria e, ove abbia luogo, la sentenza terminativa del giudizio tanto in primo grado quanto in appello.
[2]In caso di arresto, l'ecclesiastico o il religioso e' trattato col riguardo dovuto al suo stato ed al suo grado gerarchico.
[3]Nel caso di condanna di un ecclesiastico o di un religioso, la pena e' scontata possibilmente in locali separati da quelli destinati ai laici, a meno che l'Ordinario competente non abbia ridotto il condannato allo stato laicale.
Testo vigente dal 5 giugno 1929
