[1]Di regola, gli edifici aperti al culto sono esenti da requisizioni od occupazioni.

[2]Occorrendo per gravi necessita' pubbliche occupare un edificio aperto al culto, l'autorita' che procede all'occupazione deve prendere previamente accordi con l'Ordinario a meno che ragioni di assoluta urgenza a cio' si oppongano. In tale ipotesi, l'autorita' procedente deve informare immediata mente il medesimo.

[3]Salvo i casi di urgente necessita', la forza pubblica non puo' entrare, per l'esercizio delle sue funzioni negli edifici aperti al culto, senza averne dato predo avviso all'autorita' ecclesiastica.

Testo vigente dal 5 giugno 1929

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urn:nir:stato:legge:1929-05-27;810~art9 · fonte del testo