[1]A richiesta della Santa Sede e per delegazione che potra' essere data dalla medesima o nei singoli casi o in modo permanente, l'Italia provvedera' nel suo territorio alla punizione dei delitti che venissero commessi nella Citta' del Vaticano, salvo quando l'autore del delitto si sia rifugiato nel territorio italiano, nel qual caso si procedera' senz'altro contro di lui a norma delle leggi italiane.

[2]La Santa Sede consegnera' allo Stato italiano le persone, che si fossero rifugiate nella Citta' del Vaticano, imputate di atti, commessi nel territorio italiano, che siano ritenuti delittuosi dalle leggi di ambedue gli Stati.

[3]Analogamente si provvedera' per le persone imputate di delitti, che si fossero rifugiate negli immobili dichiarati immuni nell'art. 15, a meno che i preposti ai detti immobili preferiscano invitare gli agenti italiani ad entrarvi per arrestarle.

Testo vigente dal 5 giugno 1929

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urn:nir:stato:legge:1929-05-27;810~trattato-art22 · fonte del testo