Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929 - VII
Art. 18 (Trattato)
I tesori d'arte e di scienza esistenti nella Citta' del Vaticano e nel Palazzo Lateranense rimarranno visibili agli studiosi ed ai visitatori, pur essendo riservata alla Santa Sede piena liberta' di regolare l'accesso del pubblico.
Testo vigente dal 5 giugno 1929
