[1]Per l'esecuzione di quanto e' stabilito nell'articolo precedente, prima dell'entrata in vigore del presente Trattato, il territorio costituente la Citta' del Vaticano dovra' essere, a cura del Governo italiano, reso libero da ogni vincolo e da eventuali occupatori. La Santa Sede provvedera' a chiuderne gli accessi, recingendo le parti aperte, tranne la piazza di San Pietro.

[2]Resta per altro convenuto che, per quanto riflette gli immobili ivi esistenti, appartenenti ad istituti od enti religiosi, provvedera' direttamente la Santa Sede a regolare i suoi rapporti con questi, disinteressandosene lo Stato italiano.

Testo vigente dal 5 giugno 1929

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urn:nir:stato:legge:1929-05-27;810~trattato-art5 · fonte del testo