[1]Per l'esecuzione nel Regno delle sentenze emanate dai tribunali della Citta' del Vaticano si applicheranno le norme del diritto internazionale.

[2]Avranno invece senz'altro piena efficacia giuridica, anche a tutti gli effetti civili, in Italia le sentenze ed i provvedimenti emanati da autorita' ecclesiastiche ed ufficialmente comunicati alle autorita' civili, circa persone ecclesiastiche o religiose e concernenti materie spirituali o disciplinari.

Testo vigente dal 5 giugno 1929

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urn:nir:stato:legge:1929-05-27;810~trattato-art23 · fonte del testo