Art. 23 (Trattato)
[1]Per l'esecuzione nel Regno delle sentenze emanate dai tribunali della Citta' del Vaticano si applicheranno le norme del diritto internazionale.
[2]Avranno invece senz'altro piena efficacia giuridica, anche a tutti gli effetti civili, in Italia le sentenze ed i provvedimenti emanati da autorita' ecclesiastiche ed ufficialmente comunicati alle autorita' civili, circa persone ecclesiastiche o religiose e concernenti materie spirituali o disciplinari.
Testo vigente dal 5 giugno 1929
