[1]In conformita' alle norme del diritto internazionale sono soggette alla sovranita' della Santa Sede tutte le persone aventi stabile residenza nella Citta' del Vaticano. Tale residenza non si perde per il semplice fatto di una temporanea dimora altrove, non accompagnata dalla perdita dell'abitazione nella Citta' stessa o da altre circostanze comprovanti l'abbandono di detta residenza.

[2]Cessando di essere soggette alla sovranita' della Santa Sede, le persone menzionate nel comma precedente, ove a termini della legge italiana, indipendentemente dalle circostanze di fatto sopra previste, non siano da ritenere munite di altra cittadinanza, saranno in Italia considerate senz'altro cittadini italiani.

[3]Alle persone stesse, mentre sono soggette alla sovranita' della Santa Sede, saranno applicabili nel territorio del Regno d'Italia, anche nelle materie in cui deve essere osservata la legge personale (quando non siano regolate da norme emanate dalla Santa Sede), quelle della legislazione italiana, e, ove si tratti di persona che sia da ritenere munita di altra cittadinanza, quelle dello Stato cui essa appartiene.

Testo vigente dal 5 giugno 1929

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urn:nir:stato:legge:1929-05-27;810~trattato-art9 · fonte del testo