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Le disposizioni del primo e secondo comma dell'articolo precedente non sono applicabili:

  • a)ai favori che ciascuna delle Alte Parti contraenti abbia accordato o sia per accordare eccezionalmente a Paesi limitrofi, per facilitare il traffico di frontiera;
  • b)alle obbligazioni imposte all'una o all'altra Parte in seguito agli impegni di un'unione doganale stipulata o da stipulare in avvenire;
  • c)ai privilegi preferenziali che le due Alte Parti contraenti abbiano accordato o potranno accordare alle loro Colonie, Protettorati e Possedimenti rispettivi.

Testo in vigore dal 22 aprile 1931 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1931-01-08;330~art10 · fonte del testo