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Le disposizioni del primo e secondo comma dell'articolo precedente non sono applicabili:
- a)ai favori che ciascuna delle Alte Parti contraenti abbia accordato o sia per accordare eccezionalmente a Paesi limitrofi, per facilitare il traffico di frontiera;
- b)alle obbligazioni imposte all'una o all'altra Parte in seguito agli impegni di un'unione doganale stipulata o da stipulare in avvenire;
- c)ai privilegi preferenziali che le due Alte Parti contraenti abbiano accordato o potranno accordare alle loro Colonie, Protettorati e Possedimenti rispettivi.
Testo in vigore dal 22 aprile 1931 al 9 maggio 2025
