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La nazionalita' delle navi verra' constatata secondo le leggi dello Stato al quale le navi appartengono. I certificati di stazza rilasciati da una delle Alte Parti contraenti saranno valevoli anche nel territorio dell'altra per stabilire la capacita' delle navi, senza che abbia a procedersi alla revisione del tonnellaggio. Salvo il caso di vendita giudiziaria, le navi dell'una delle Alte Parti contraenti non potranno essere nazionalizzate nell'altra, senza una dichiarazione di dismissione di bandiera, rilasciata dall'autorita' dello Stato cui le navi stesse appartengono.

Testo in vigore dal 22 aprile 1931 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1931-01-08;330~art16 · fonte del testo