Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 22 aprile 1931 al 9 maggio 2025. 126 parole tolte, 12 parole aggiunte.
tolto: I cittadini dell'una delle Alte Parti contraenti saranno liberi di far uso, nel territorio dell'altra, alle stesse condizioni e col pagamento delle medesime tasse imposte ai nazionali, delle strade o altri luoghi di passaggio, canali, chiuse, chiatte, ponti e ponti girevoli, porti e luoghi di sbarco, segnali e fuochi indicatori delle acque navigabili, del pilotaggio, delle gru e dei pesi pubblici, dei magazzini e stabilimenti per il salvataggio e il magazzinaggio del carico, delle navi e degli altri oggetti, in quanto tali stabilimenti e istituzioni siano destinati all'uso pubblico, siano essi amministrati dallo Stato o da privati. Salvo i regolamenti particolari sui fari e fanali e sul pilotaggio, non sara' percepita alcuna tassa se non sia stato fatto realmente uso degli stabilimenti e delle istituzioni suddette.aggiunto: Trattato-art. 18 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1931-01-08;330~art18 · fonte del testo