Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 aprile 1931 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

I cittadini dell'una delle Alte Parti contraenti saranno liberi di far uso, nel territorio dell'altra, alle stesse condizioni e col pagamento delle medesime tasse imposte ai nazionali, delle strade o altri luoghi di passaggio, canali, chiuse, chiatte, ponti e ponti girevoli, porti e luoghi di sbarco, segnali e fuochi indicatori delle acque navigabili, del pilotaggio, delle gru e dei pesi pubblici, dei magazzini e stabilimenti per il salvataggio e il magazzinaggio del carico, delle navi e degli altri oggetti, in quanto tali stabilimenti e istituzioni siano destinati all'uso pubblico, siano essi amministrati dallo Stato o da privati. Salvo i regolamenti particolari sui fari e fanali e sul pilotaggio, non sara' percepita alcuna tassa se non sia stato fatto realmente uso degli stabilimenti e delle istituzioni suddette.

Testo in vigore dal 22 aprile 1931 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1931-01-08;330~art18 · fonte del testo