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Gli ufficiali consolari italiani nella Repubblica di Panama e gli ufficiali consolari della Repubblica di Panama in Italia eserciteranno i poteri e le funzioni della loro carica e godranno sia per la loro persona, sia per l'esercizio del loro ufficio, degli stessi onori, privilegi, immunita' ed esenzioni che sono generalmente ammessi dal diritto internazionale, e di cui godono e godranno in avvenire gli ufficiali consolari dello stesso grado della nazione piu' favorita. E' tuttavia convenuto che nessuna delle Alte Parti contraenti potra' invocare, in base al trattamento della nazione piu' favorita, per i propri funzionari consolari, diritti, facolta', esenzioni, immunita', onori e privilegi piu' estesi di quelli da essa accordati ai funzionari consolari dell'altra Parte contraente.
Testo in vigore dal 22 aprile 1931 al 9 maggio 2025
