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Qualora sull'interpretazione e l'applicazione di questo Trattato sorgesse una controversia e una delle Alte Parti contraenti domandasse che essa fosse sottoposta alla decisione di un Tribunale arbitrale, l'altra Parte dovra' consentirvi, e cio' anche riguardo alla questione pregiudiziale se la controversia sia di tal natura da dovere essere deferita al Tribunale arbitrale. Il Tribunale arbitrale sara' costituito, per ogni controversia, in modo che ognuna delle Parti nomini arbitro uno dei suoi cittadini e che le due Parti scelgano per terzo arbitro un cittadino d'un terzo Stato amico. Se le Parti contraenti non si accordassero sulla scelta del terzo arbitro, esse chiederanno, concordemente al Presidente della Corte permanente di giustizia internazionale dell'Aja, di nominarlo. Le Alte Parti contraenti si riservano di intendersi, anticipatamente, e per un determinato periodo di tempo, intorno alla persona da designare come terzo arbitro. Le decisioni degli arbitri avranno forza obbligatoria.
Testo in vigore dal 22 aprile 1931 al 9 maggio 2025
