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I cittadini di ognuna delle Alte Parti contraenti saranno dispensati da qualsiasi funzione ufficiale obbligatoria, giudiziaria, amministrativa o municipale; da qualsiasi requisizione o prestazione militare, come da prestiti forzosi o da ogni speciale contribuzione straordinaria, imposta in tempo di guerra o per altre circostanze eccezionali. Sono eccettuati gli oneri connessi al possesso o alla locazione di beni immobili, come pure le prestazioni e le requisizioni militari alle quali i nazionali e i cittadini della nazione piu' favorita possono essere assoggettati come proprietari, affittuari o locatari di beni immobili. Le questioni concernenti la prestazione del servizio militare dei rispettivi cittadini saranno regolate in seguito con uno speciale Protocollo.

Testo in vigore dal 22 aprile 1931 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1931-01-08;330~art4 · fonte del testo