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I cittadini di ognuna delle due Alte Parti contraenti saranno, sul territorio dell'altra Parte, interamente liberi di regolare i loro affari come i nazionali, sia personalmente, sia per mezzo d'intermediari da loro scelti, senza essere tenuti a pagare rimunerazioni o indennita' ad agenti, commissionari, ecc. di cui non intendessero valersi e avranno libero e facile accesso presso i tribunali di ogni grado e di ogni giurisdizione per far valere i loro diritti e per difendersi. Potranno a tale effetto servirsi di mandatari e di professionisti legali, in quanto lo consentano le leggi locali e con l'osservanza delle condizioni e formalita' da queste stabilite, e godranno, in generale, rispetto ai rapporti giudiziari, degli stessi diritti e degli stessi privilegi che sono e saranno accordati in avvenire ai nazionali.
Testo in vigore dal 22 aprile 1931 al 9 maggio 2025
