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Le societa' civili e commerciali (industriali, finanziarie, di trasporto, di assicurazione ecc.) compresi gli istituti pubblici di assicurazione e altri comunque aventi un'attivita' di carattere commerciale, domiciliate nei territori dell'una delle Alte Parti contraenti e ivi legalmente costituite in conformita' alle leggi rispettive, saranno riconosciute come aventi l'esistenza legale nel territorio dell'altra, e potranno ivi esercitare la loro attivita' con le modalita' e salvo le limitazioni stabilite dalle leggi in vigore. Esse potranno, inoltre, stabilire delle succursali e far valere tutti i loro diritti, ivi compreso quello di adire i tribunali sia per intentare un'azione sia per difendersi. In ogni caso le dette societa' e i detti istituti godranno nel territorio dell'altra Parte contraente, sotto ogni riguardo, del trattamento fatto alla nazione piu' favorita. Le dette societa' e istituti non dovranno essere sottoposti, per l'esercizio della loro attivita', nel territorio dell'altra Parte, ad imposte, diritti o tasse non corrispondenti o piu' elevate in confronto di quelle che sono o saranno percepite sulle societa' o istituti del Paese.

Testo in vigore dal 22 aprile 1931 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1931-01-08;330~art8 · fonte del testo