[1]La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati al piu' presto possibile nella citta' di Avana.

[2]Essa andra' in vigore trenta giorni dopo lo scambio delle ratifiche e restera' in vigore un anno dal giorno in cui una delle Alte Parti contraenti notifichera' all'altra il suo proposito che i suoi effetti debbono cessare.

[3]In fede di che i rispettivi plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

[4]Fatto in Avana il giorno quattro di ottobre del mille novecento ventotto.

[5]F.to Guglielmo Vivaldi (L. S.) F.to F. M. Fernadez (L. S).

[6]Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re:

[7]p. Il Ministro per gli affari esteri: Fani.

Testo vigente dal 14 maggio 1930

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1930-03-20;521~art19 · fonte del testo