[1]Articolo VI

[2]Il presente Trattato sara' ratificato secondo le norme previste nella Costituzione di ciascuna delle Alte Parti contraenti e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Manila appena possibile. Esso entrera' in vigore dal giorno dello scambio delle ratifiche e restera' in vigore fino allo spirare di un anno dalla data in cui una delle Alte Parti contraenti avra' notificato all'altra la sua intenzione di denunciarlo. In attesa della definitiva ratifica del presente Trattato, le Alte Parti contraenti convengono di applicare le disposizioni di esso come modus vivendi, per il regolamento delle loro relazioni dalla data della sua firma. In fede di che, i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato il presente Trattato e vi hanno apposto i loro sigilli. Fatto a Roma il 9 luglio millenovecentoquarantasette, in doppio esemplare nelle lingue italiana e inglese, ambedue facenti fede. Per l'Italia Per le Filippine CARLO SFORZA ELPIDIO DUIBINO

[3]Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato

[4]Il Ministro per gli affari esteri SFORZA

[5]Treaty of frlendshlp and general relatioions between the italian Republiic and the Republic of the Philippines

[6]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 9 gennaio 1948

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urn:nir:stato:legge:1947-11-27;1491~artvi · fonte del testo