Gli appartenenti alla gente di mare non possono essere arruolati come cuochi per la preparazione dei pasti all'equipaggio a bordo di una nave mercantile addetta alla navigazione marittima, che ne abbia l'obbligo a norma delle tabelle di armamento stabilite dall'Autorita' marittima o dai contratti collettivi di lavoro, se non siano titolari di un diploma, da rilasciarsi in base ad esame dalla Autorita' marittima competente, attestante l'attitudine ad esercitare la professione di cuoco di bordo. L'Autorita' marittima competente puo' dispensare dalla osservanza della disposizione suddetta nel caso in cui vi sia scarsita' di cuochi di bordo.

Testo vigente dal 20 agosto 1955

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1955-08-04;727~art1 · fonte del testo