Art. 2 (Convenzione 91)
[1]1. La presente convenzione si applica a tutte le persone che sono impiegate con una qualsiasi funzione a bordo di una nave, ad eccezione:
- a)del pilota che non sia membro dell'equipaggio;
- b)del medico che non sia membro dello stato maggiore;
- c)del personale infermiere o ospedaliero impiegato esclusivamente in lavori di infermeria e che non faccia parte dell'equipaggio;
- d)delle persone che lavorino esclusivamente per proprio conto o rimunerate solo mediante partecipazione;
- e)delle persone che non ricevano rimunerazione per i loro servizi o che siano rimunerate unicamente con un salario o stipendio nominale;
- f)delle persone impiegate a bordo da un datore di lavoro che non sia l'armatore, ad eccezione degli ufficiali o operatori di radio al servizio di una societa' di radiotelegrafia;
- g)dei lavoratori portuali itineranti che non siano membri dell'equipaggio;
- h)delle persone impiegate a bordo delle navi destinate alla caccia alla balena, a bordo delle officine galleggianti, o a qualsiasi altro titolo per i fini della caccia alla balena o di operazioni similari, alle condizioni regolate dalle disposizioni di una speciale convenzione collettiva per balenieri o di una convenzione analoga stipulata da un'organizzazione della gente di mare, che determini i tassi di salario, la durata del lavoro e le altre condizioni di servizio;
- i)delle persone impiegate nel porto, che non siano ordinariamente impiegate in navigazione.
[2]2. L'autorita' competente puo' previa consultazione con le organizzazioni interessate di armatori e di gente di mare, esentare dall'applicazione della presente convenzione i capitani, i capitani in seconda e i comandanti di macchina ai quali la legislazione nazionale o le convenzioni collettive assicurino condizioni di servizio almeno altrettanto favorevoli, per quanto riguarda le ferie pagate, di quelle previste dalla presente convenzione.
Testo vigente dal 28 novembre 1970
