[1]1. La presente convenzione si applica a tutte le persone che sono impiegate con una qualsiasi funzione a bordo di una nave, ad eccezione:

  • a)del pilota che non sia membro dell'equipaggio;
  • b)del medico che non sia membro dello stato maggiore;
  • c)del personale infermiere o ospedaliero impiegato esclusivamente in lavori di infermeria e che non faccia parte dell'equipaggio;
  • d)delle persone che lavorino esclusivamente per proprio conto o rimunerate solo mediante partecipazione;
  • e)delle persone che non ricevano rimunerazione per i loro servizi o che siano rimunerate unicamente con un salario o stipendio nominale;
  • f)delle persone impiegate a bordo da un datore di lavoro che non sia l'armatore, ad eccezione degli ufficiali o operatori di radio al servizio di una societa' di radiotelegrafia;
  • g)dei lavoratori portuali itineranti che non siano membri dell'equipaggio;
  • h)delle persone impiegate a bordo delle navi destinate alla caccia alla balena, a bordo delle officine galleggianti, o a qualsiasi altro titolo per i fini della caccia alla balena o di operazioni similari, alle condizioni regolate dalle disposizioni di una speciale convenzione collettiva per balenieri o di una convenzione analoga stipulata da un'organizzazione della gente di mare, che determini i tassi di salario, la durata del lavoro e le altre condizioni di servizio;
  • i)delle persone impiegate nel porto, che non siano ordinariamente impiegate in navigazione.

[2]2. L'autorita' competente puo' previa consultazione con le organizzazioni interessate di armatori e di gente di mare, esentare dall'applicazione della presente convenzione i capitani, i capitani in seconda e i comandanti di macchina ai quali la legislazione nazionale o le convenzioni collettive assicurino condizioni di servizio almeno altrettanto favorevoli, per quanto riguarda le ferie pagate, di quelle previste dalla presente convenzione.

Testo vigente dal 28 novembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-10-19;864~convenzione-91-art2 · fonte su Normattiva