I marittimi che entro il 21 aprile 1956 abbiano compiuto soddisfacentemente due anni di servizio in qualita' di cuoco di bordo potranno ottenere il certificato attestante l'impiego predetto. Detta attestazione sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma di cui al primo comma dell'art. 1.

Testo vigente dal 20 agosto 1955

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1955-08-04;727~art4 · fonte del testo