Ratifica ed esecuzione delle convenzioni numeri 74, 109, 129, 132, 134, 135, 136, 137, 138 e 139 dell'Organizzazione internazionale del lavoro
Art. 3 (Convenzione 109)
La presente convenzione si applica a chiunque svolga una qualsiasi funzione a bordo di una nave, fatti salvi:
- a)il comandante;
- b)il pilota non membro dell'equipaggio;
- c)il medico;
- d)il personale infermieristico od ospedaliero adibito unicamente a compiti di infermeria;
- e)il cappellano;
- f)coloro che svolgono unicamente compiti educativi;
- g)musicisti;
- h)coloro che si occupano del carico a bordo;
- i)coloro che lavorano unicamente per proprio conto o retribuiti esclusivamente a parte;
- j)coloro che non sono retribuiti per i loro servizi o che vengono retribuiti solo con stipendio o trattamento nominale;
- k)coloro che sono impiegati a bordo da un datore che non sia l'armatore, salvo coloro che sono al servizio di una ditta di radiotelegrafia;
- l)gli scaricatori itineranti non membri dell'equipaggio;
- m)coloro che sono a bordo o di navi adibite alla caccia alla balena, o di laboratori naviganti, o navi adibite ai relativi carichi, o impiegati a qualsiasi titolo alla caccia alla balena o ad operazioni similari, nei termini contemplati dalla legge nazionale o dalle disposizioni di uno speciale contratto collettivo per balenieri o di un analogo contratto concluso da un sindacato marittimi che definisca la durata del lavoro e le altre condizioni ad esso relative;
- n)coloro che non sono membri dell'equipaggio (che figurino o meno sulla lista), e che sono tuttavia impiegati, allorche' la nave e' in porto per riparazioni, pulizia, carico o scarico di navi, o per analoghi servizi, ovvero per compiti di rimpiazzo, manutenzione, sorveglianza o guardia.
Testo vigente dal 29 aprile 1981
