La presente convenzione si applica a chiunque svolga una qualsiasi funzione a bordo di una nave, fatti salvi:

  • a)il comandante;
  • b)il pilota non membro dell'equipaggio;
  • c)il medico;
  • d)il personale infermieristico od ospedaliero adibito unicamente a compiti di infermeria;
  • e)il cappellano;
  • f)coloro che svolgono unicamente compiti educativi;
  • g)musicisti;
  • h)coloro che si occupano del carico a bordo;
  • i)coloro che lavorano unicamente per proprio conto o retribuiti esclusivamente a parte;
  • j)coloro che non sono retribuiti per i loro servizi o che vengono retribuiti solo con stipendio o trattamento nominale;
  • k)coloro che sono impiegati a bordo da un datore che non sia l'armatore, salvo coloro che sono al servizio di una ditta di radiotelegrafia;
  • l)gli scaricatori itineranti non membri dell'equipaggio;
  • m)coloro che sono a bordo o di navi adibite alla caccia alla balena, o di laboratori naviganti, o navi adibite ai relativi carichi, o impiegati a qualsiasi titolo alla caccia alla balena o ad operazioni similari, nei termini contemplati dalla legge nazionale o dalle disposizioni di uno speciale contratto collettivo per balenieri o di un analogo contratto concluso da un sindacato marittimi che definisca la durata del lavoro e le altre condizioni ad esso relative;
  • n)coloro che non sono membri dell'equipaggio (che figurino o meno sulla lista), e che sono tuttavia impiegati, allorche' la nave e' in porto per riparazioni, pulizia, carico o scarico di navi, o per analoghi servizi, ovvero per compiti di rimpiazzo, manutenzione, sorveglianza o guardia.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157~convenzione-109-art3 · fonte su Normattiva