Ai cittadini austriaci che hanno la residenza stabile nel territorio austriaco e' consentito di avvalersi delle facilitazioni previste dalla presente Convenzione, sia per un solo transito di andata e ritorno, da richiedersi di volta in volta, sia per un numero illimitato di transiti da usufruire nel periodo massimo di un anno. Nel primo caso le competenti autorita' austriache comunicheranno preventivamente di volta in volta alle competenti autorita' italiane, tramite le autorita' di polizia di frontiera, i nominativi delle persone cui esse ritengono possano essere concesse le particolari facilitazioni previste dalla presente Convenzione. Ciascun nominativo segnalato deve presentare alla autorita' di polizia di frontiera italiana all'entrata il proprio passaporto austriaco valido sul quale, da parte dell'autorita' di polizia di frontiera italiana, sara' apposto il "Visto si autorizza il transito attraverso la Val Pusteria per l'andata e ritorno da effettuarsi entro le quarantott'ore dall'ingresso in territorio italiano". Coloro, invece, i quali intendono usufruire della concessione annuale debbono richiedere, tramite le autorita' austriache di sicurezza di prima istanza territorialmente competenti ai Consolati italiani competenti per territorio il "Visto per il transito attraverso la Val Pusteria", che sara' concesso a giudizio insindacabile dell'autorita' italiana. Detto visto, che ha la validita' di un anno, sara' apposto gratuitamente sul passaporto. Resta, comunque, fermo il diritto dell'autorita' italiana di respingere in ogni tempo quanti dalla stessa siano ritenuti indesiderabili, dando comunicazione del diniego alle autorita' austriache per il cui tramite e' stata avanzata la richiesta, del visto.
Testo vigente dal 28 marzo 1951
