[1]Convenzione tra il Governo italiano ed il Governo federale austriaco per il regolamento del transito facilitato ferroviario dei viaggiatori, dei bagagli registrati e delle merci sul percorso italiano compreso fra le stazioni austriache a nord della frontiera del Brennero (Brenner) e ad est della frontiera di San Candido (Innichen).
[2]Il Governo italiano e il Governo federale austriaco, nell'intento di dare attuazione al paragrafo 3 lettera c) dell'Accordo italo-austriaco firmato a Parigi il 5 settembre 1946, per quanto concerne il transito ferroviario delle persone e delle merci attraverso il territorio italiano, tra il Tirolo Settentrionale ed il Tirolo Orientale, hanno convenuto quanto appresso:
[3]Art. I
[4]1. Viene istituito un servizio di transito facilitato attraverso il territorio italiano sul percorso ferroviario compreso fra le stazioni austriache a nord del valico ferroviario di frontiera del Brennero (Brenner) e quello ad est della frontiera di San Candido (Innichen), per i viaggiatori, bagagli a mano e registrati e merci (a grande e piccola velocita', animali vivi e colli espressi). Per linea di transito devesi intendere nel testo della presente Convenzione il percorso ferroviario italiano, via Fortezza (Franzensfeste), tra la frontiera del Brennero (Brenner) e quella di San Candido (Innichen). La presente Convenzione non si applica ai trasporti eseguiti in servizio internazionale. 2. I viaggiatori, i bagagli a mano e i bagagli registrati, come pure, le merci vengono trasportati sul percorso di transito con treni completi o sezioni di treno, i quali, tra le stazioni del Brennero (Brenner) e di San Candido (Innichen), sono trainati e scortati da locomotive e personale delle F. s. Le carrozze viaggiatori ed i bagagli ai necessari vengono forniti dalle Ferrovie federali austriache. 3. In casi particolari i treni in transito possono essere trainati e scortati da locomotive o da automotrici e personale delle Ferrovie federali austriache. Le disposizioni da applicare in tali casi saranno concordate separatamente dalle due Amministrazioni ferroviarie di intesa con altre amministrazioni interessate.
Testo vigente dal 22 febbraio 1951
