Gli autoveicoli, i bagagli e le merci saranno ammessi al transito facilitato purche' risulti che le persone che effettuano il transito (conducente, vettore o proprietario) hanno assunto verso la dogana austriaca l'obbligo di reintrodurli nel territorio austriaco e purche' lo stesso obbligo' sia assunto verso la dogana, italiana. A questo scopo gli autoveicoli, i bagagli e le merci, per i quali sara' domandato il transito facilitato, dovranno essere descritti in un foglio di transito come dal modello di cui all'annesso contenente le suindicate obbligazioni, debitamente firmate. Nel foglio di transito verranno annotati anche i nominativi delle persone transitanti unitamente ai dati dei loro passaporti o, ove trattisi di autolinee, delle loro carte d'identita'. Il foglio di transito sara' presentato in quattro esemplari alla dogana austriaca di uscita. Su tutti e quattro gli esemplari la dogana austriaca annotera' l'esito dei controlli da essa eseguiti, i suggelli apposti e tutte le altre indicazioni necessarie per l'identificazione dell'autoveicolo, dei bagagli e delle merci. La dogana austriaca tratterra' il primo esemplare del foglio di transito e consegnera' gli altri tre esemplari alla persona che effettua, il transito, che dovra' presentarli alla dogana italiana di entrata. Questa apporra' a sua volta sui tre esemplari del foglio di transito il risultato dei propri controlli, indicandovi la data e l'ora alla quale sara' stata accordata l'autorizzazione al transito. La dogana italiana di entrata tratterra' il secondo esemplare del foglio di transito e riconsegnera' il terzo ed quarto esemplare alla persona che effettua il transito con l'incarico di presentare il terzo esemplare alla dogana italiana di uscita ed il quarto alla dogana austriaca di reingresso per i loro controlli.

Testo vigente dal 28 marzo 1951

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urn:nir:stato:legge:1950-12-05;1253~convenzione-art5 · fonte del testo