[1]Art. II

[2]1. Per il trasporto dei viaggiatori, bagagli a mano, bagagli registrati e merci, da e per le stazioni austriache, attraverso il percorso di transito, valgono nei riguardi degli utenti ferroviari le tariffe e le condizioni di trasporto del traffico interno austriaco. 2. Gli introiti derivanti dai trasporti sul percorso di transito, di cui al punto 1 di questo articolo, spettano alle Ferrovie federali austriache.

Testo vigente dal 22 febbraio 1951

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urn:nir:stato:legge:1950-12-05;1211~convenzione-artii · fonte del testo