[1]comuni

[2]1. Sono stazioni comuni:

  • 1)Brennero/Brenner
  • 2)Tarvisio Centrale
  • 3)San Candido/Innichen Le Ferrovie italiane dello Stato (FS) e le Ferrovie Federali Austriache (OBB) stabiliranno di comune accordo quali traffici (viaggiatori, bagagli, merci, ecc.) si svolgeranno in dette stazioni comuni. 2. Nelle stazioni di Innsbruck Hauptbahnhof e di Arnoldstein sono istituiti uffici e posti di servizio delle FS aventi i seguenti compiti:
  • 1)nella stazione di Innsbruck Hauptbahnhof: - verifica tecnica, etichettamento e scritturazione veicoli ed attrezzi di carico e transito contabile merci;
  • 2)nella stazione di Arnoldstein: - transito contabile merci. 3. Per facilitare il traffico ferroviario le competenti Autorita' centrali degli Stati contraenti hanno la facolta' di stabilire, di comune accordo, che certe operazioni del servizio di allacciamento e di transito vengano eseguite in altre stazioni diverse da quelle indicate ai comma 1 e 2 del presente articolo. In tali casi si applicano le disposizioni del presente Accordo, in quanto applicabili.

Testo vigente dal 29 maggio 1976

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1976-04-20;323~accordo-art2 · fonte su Normattiva