[1]Art. III
[2]1. In territorio italiano i viaggiatori, i bagagli e le merci trasportate sul percorso di transito facilitato sono esenti da dazio o da qualsiasi altra tassa. Il bagaglio registrato, quello a mano e le merci non sono soggetti a visita da parte delle Autorita' italiane, ne' alla frontiera, ne' durante il tragitto sul percorso di transito e saranno altresi' esentati dalle ordinarie formalita'. Per tutto il resto i viaggiatori in transito sul territorio italiano sottostanno alle leggi italiane. 2. I viaggiatori debbono essere muniti durante il transito di documento ufficiale di identita' personale con fotografia. 3. Durante il tragitto sul percorso di transito e' fatto divieto ai viaggiatori di scendere e di salire nelle carrozze transitanti in territorio italiano. Inoltre e' vietato introdurre qualsiasi cosa nelle carrozze viaggiatori e farne getto o consegna fuori di esse, come pure e' vietato il carico e lo scarico di colli o di merci. 4. Ove le carrozze di transito debbano essere agganciate ad un altro convoglio si dovranno chiudere a chiave le porte di comunicazione per tutto il percorso di transito, al fine di impedire il passaggio dei viaggiatori da una parte all'altra del treno stesso. 5. In casi straordinari (malattia, disgrazie o altro) i funzionari doganali e quelli di polizia e gli altri organi italiani di controllo hanno facolta' di concedere deroghe alle norme esposte nei comma precedenti. 6. Di regola, nel transito facilitato, la identita' delle merci e dei bagagli registrati deve essere assicurata mediante chiusura doganale dei carri o di compartimenti, effettuata da parte degli uffici doganali austriaci, oppure mediante piombatura da parte delle Ferrovie federali austriache. Nel caso che l'applicazione di una chiusura doganale o ferroviaria non sia possibile o non opportuna, l'identita' sara' assicurata da parte degli uffici doganali austriaci in altro modo conveniente. Ugualmente viene assicurata da parte degli uffici doganali austriaci la identita' delle merci caricate su carri scoperti. I piombi austriaci, doganali o ferroviari, vengono riconosciuti dagli uffici doganali italiani i quali hanno facolta' di aggiungervi i propri piombi. 7. Per tutta la durata del tragitto in territorio italiano, i viaggiatori, il bagaglio e le merci trasportate coi treni o veicoli di transito sono sottoposti alla vigilanza doganale e di polizia italiana. 8. In casi di carattere eccezionale potranno anche effettuarsi, sul percorso di transito, scorte di agenti austriaci previ accordi fra le Autorita' di frontiera di polizia e dogana dei due Stati. Le Autorita' di polizia e dogana dei due Paesi si presteranno reciproca assistenza nel disimpegno delle mansioni loro affidate. I loro funzionari ed agenti in servizio compiranno gratuitamente il viaggio sul percorso di transito. 9. In territorio italiano il personale austriaco gode la protezione che la legge concede agli agenti italiani. 10. Gli animali vivi, le materie prime di origine animale nonche' i prodotti animali non sono sottoposti a visita da parte dell'Autorita' veterinaria italiana sempreche' le spedizioni siano corredate da lasciapassare per bestiame e rispettivamente da certificati di origine, nei quali viene attestato dalle Autorita' di polizia veterinaria che gli animali provengono da Comuni indenni da malattie infettive e sono immuni da infezioni, e per le materie di origine animale e i prodotti animali che questi provengono da bestiame sano. Per animali vivi debbono intendersi quelli della specie equina, bovina, ovina, suina, caprina, nonche' il pollame; per le materie e i prodotti di origine animale debbono intendersi le carni macellate, i grassi e le pelli, restando pertanto esclusi gli altri prodotti quali il latte, le uova, il burro, il formaggio, ecc. Qualora il territorio di uno dei Paesi contraenti fosse dichiarato ufficialmente infetto da una malattia quarantennale,-ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della Convenzione Sanitaria Internazionale per la Navigazione Aerea dell'Aja del 1933, modificata con la Convenzione di Washington del 1944, i Paesi contraenti si riservano di attuare quei controlli profilattici e di adottare quelle misure cautelative che saranno ritenute necessarie nei confronti dei viaggiatori in transito. 11. Le norme particolari inerenti al trasporto ferroviario di animali vivi (accompagnamento, governo, ecc.) formeranno oggetto di accordi speciali fra le due Amministrazioni ferroviarie. 12. Le piante vive o parti di esse trasportate sul percorso di transito facilitato non abbisognano di certificati di origine o sanitari.
Testo vigente dal 22 febbraio 1951
