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Sono ammessi al contributo coloro che abbiano interesse alla ricostruzione dell'azienda. Ai conduttori non proprietari che abbiano eseguito nel fondo migliorie, previste dal contratto con il proprietario, spettera' il contributo per il ripristino delle opere di miglioria, alle quali abbiano provveduto. Quando il fondo e' condotto in forma associativa, il contributo di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'art. 2 verra' ripartito in relazione alla quota afferente a ciascuna delle parti.

Testo in vigore dal 29 luglio 1957 al 16 dicembre 2010

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